25 NOVEMBRE 2009


Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (delegato del CRA Puglia), nella seduta del 24/11/2009, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 22/11/2009 (Campionato)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDE
€ 1000 AUDACE CERIGNOLA
E diffida. A fine gara un soggetto non identificato nella zona degli spogliatoi (già allontanato prima della gara) proferiva espressioni minacciose all'indirizzo dell'arbitro (2° RECIDIVA).
Nonostante fosse stato bloccato dalla polizia e da un dirigente della squadra lo sconosciuto ha colpito con un calcio l'autovettura di un assistente senza provocare danni. (CON DIFFIDA DI PIU' GRAVI SANZIONI AL RIPETERSI DI TALI EPISODI)

€ 400 FORTIS TRANI
Propri tifosi facevano esplodere nel recinto di gioco dei petardi senza conseguenze.(1° RECIDIVA)

€ 300 MANDURIA SPORT
A fine gara un dirigente non identificato proferiva frasi irriguardose all'indirizzo dell'arbitro e tirava un pugno alla porta del suo spogliatoio.

€ 300 MASSAFRA
A fine gara tesserati e dirigenti non identificati proferivano espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo della terna arbitrale.

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attivita’ ai sensi art.19 C.G.S. fino al 26/12/2009 al sig. LAZZARO GIOVANNI (Massafra)

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 26/12/2009
LOTITO MICHELE (Atletico Corato)
BRUNO SALVATORE LUIGI
(Manduria Sport)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva
COTTIN ANDREA (Copertino)
MANZANO EZEQUIEL IGNACI (Taurisano)
BERNE' LEANDRO DAVID (Victoria Locorotondo)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive
MINNO ORONZO (Massafra)
A fine gara

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (VIII infr)
SANTOLI GIUSEPPE (Audace Cerignola)
DE NUZZO ALESSANDRO (Taurisano)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)
ELENI ANTONIO (Toma Maglie)
CESAREO GIUSEPPE (Atletico Corato)
INGROSSO GIUSEPPE (Bisceglie)
ABBRESCIA TOMMASO (Castellana)
DE BRACO MARCO (Copertino)
SUAREZ JUAN PABLO (Liberty Molfetta)
NEGRO MASSIMO (Manduria Sport)
DIBENEDETTO NICOLA (Real Altamura)
TANGORRA MASSIMILIANO (Terlizzi Calcio)

Delibere della Commissione disciplinare territoriale

La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Giancarlo DE PEPPO, del Rag. Giacomo LATTANZI (componenti) e con la partecipazione del Sig. Domenico CATALDO (rappresentante A.I.A.), nella riunione del 23 novembre 2009 ha adottato i seguenti provvedimenti:

Gara: A. STEFANIZZI SOGLIANO - A.S.D. COPERTINO dell’1 Novembre 2009. (Reclamo della A. STEFANIZZI SOGLIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica campo per 2 giornate a porte chiuse in campo neutro, squalifica calciatore LENTINI Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 5 Novembre 2009 del Comitato Regionale Puglia).

- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- sentito l’arbitro e l’assistente che hanno reso supplemento di rapporto;
- rilevato che gli episodi verificatisi a fine gara, pur inequivocabilmente addebitabili per responsabilità oggettiva alla società A. STEFANIZZI SOGLIANO, possono trovare attenuazione nel comportamento fattivo dei dirigenti della suddetta società, per cui più adeguata ai fatti occorsi si appalesa la squalifica del campo di una giornata (già scontata) con l’aggiunta dell’ammenda totale di € 1.500,00 (comprensiva quindi di quella di € 500,00 già comminata dal primo giudice);

- ritenuto altresì che il comportamento del calciatore LENTINI Antonio va considerato sicuramente antisportivo ma non violento (così come qualificato dallo stesso arbitro nel suo supplemento di rapporto reso a questa Commissione Disciplinare Territoriale) può essere adeguatamente punito con la squalifica fino al 10/12/2009

P.Q.M.
D E L I B E R A


ridursi la squalifica del campo a carico della società A. STEFANIZZI SOGLIANO ad una sola giornata (già scontata) e infliggersi l’ammenda di complessivi € 1.500,00 (ivi compresa quella di € 500,00 comminata dal primo giudice);

ridursi al 10 Dicembre 2009 la squalifica inflitta al calciatore LENTINI Antonio;

non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.