04 NOVEMBRE 2009


Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (delegato del CRA Puglia), nella seduta del 03/11/2009, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 01/11/2009 (Campionato)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DI SOCIETA'

SQUALIFICHE DEL CAMPO DI GIOCO

Squalifica per due gare effettive: A.STEFANIZZI SOGLIANO
Al termine della gara circa dieci soggetti estranei accerchiavano un assistente dell'arbitro e tentavano di colpirlo con pugni e calci mentre proferivano al suo indirizzo espressioni ingiuriose e minacciose. Subito dopo uno di essi colpiva il collaboratore con un calcio al polpaccio procurandogli momentaneo dolore. I citati soggetti estranei si introducevano di forza all'interno dello spogliatoio occupato dalla terna reiterando il tentativo di aggressione: l'assistente già colpito cercava riparo nella zona doccia che è separata dallo spogliatoio attraverso una porta che colpiva l'arbitro alla nuca mentre cercava di difendere il suo collaboratore. (In tale frangente l'arbitro avvertiva lieve dolore.) Tra gli aggressori si distingueva un soggetto estraneo già allontanato dal campo durante l'intervallo: il presidente della società Vergine Venanzio, interrogato dall'arbitro circa l'identità di tale individuo dichiarava trattarsi del Signor Silvio Allegro soggetto non incluso tra i dirigenti della società.
L'aggressione terminava solo per l'arrivo dei carabinieri che successivamente scortavano la terna fuori dallo stadio. (SANZIONE DA SCONTARSI IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE CON EFFETTO IMMEDIATO)

AMMENDE
€ 500 A. STEFANIZZI SOGLIANO
Vedi squalifica di campo

€ 300 AUDACE CERIGNOLA
Durante l'intervallo tre soggetti estranei all'interno del recinto di gioco pronunciavano espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo dei componenti della terna arbitrale.


A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attivita’ ai sensi art.19 C.G.S. fino al 5/1/2010 al sig. DE TOMA ANTONIO (Audace Cerignola)
Proferiva ripetutemente espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo della terna arbitrale e tentava di aggredirne fisicamente i componenti venendo prontamente bloccati da altri dirigenti della società.


A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 12/11/2009
ZITO MATTEO (Lucera Calcio)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica fino al 5/ 1/2010
LENTINI ANTONIO (A. Stefanizzi Sogliano)
Calciava volontariamente il pallone sul volto di un avversario procurandogli dolore.

Squalifica per due gare effettive
DI SENSO PIERPAOLO (Atletico Corato)

Squalifica per una gara effettiva
CESARI GIAMPIERO (Atletico Tricase)
LASALANDRA ROBERTO (Bisceglie 1913)
DE BRACO MARCO (Copertino)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive
RICCARDO GIOVANNI (A. Stefanizzi Sogliano)
A fine gara.

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)
PATRUNO ANTONIO (A. Stefanizzi Sogliano)
MONTANARO IVANO (Atletico Tricase)
BITETTO FRANCESCO (Liberty Molfetta)
MENGA LEONARDO (Liberty Molfetta)
DE STASIO DANIELE (Lucera Calcio)
DI MAGGIO MATTEO (Lucera Calcio)

Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale

La Commissione Disciplinare Territoriale composta dall'Avv. Giulio Cesare Lo Vecchio Musti, Presidente, dall'Avv. Gioacchino Ghiro e dal rag. Giacomo Lattanzi, quali componenti nella seduta del 26 Ottobre 2009 nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con nota del 5 Agosto 2009 ( prot. 837/1311 pf 08-09 GR/mg) nei confronti

- del Sig. Romeo Sicuro Presidente della Soc. A.TOMA;

- della Societa' A. Toma Maglie;

PER RISPONDERE

- il Sig. Romeo Sicuro della violazione degli artt. 1 comma 1 del C.G.S. e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione del collegio arbitrale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 4 del 14/2/2009 che, in relazione alla vertenza n. 19/89 con l’allenatore Morello Alessandro, omettendo di corrispondere allo stesso la complessiva somma di € 9.122,00 comprensiva degli interessi equitativamente conteggiati nel termine di 30 giorni.

- la Societa' A. Toma Maglie a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente per la violazione degli artt. 1 comma 1 del C.G.S. e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione del collegio arbitrale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 4 del 14/2/2009 che, in relazione alla vertenza n. 19/89 con l’allenatore Morello Alessandro, omettendo di corrispondere allo stesso la complessiva somma di € 9.122,00 comprensiva degli interessi equitativamente conteggiati nel termine di 30 giorni.

FATTO

Su delibera del Collegio Arbitrale del 14.2.09 in merito alla vertenza tra la Societa' A. Toma Maglie e il proprio allenatore Sig. Alessandro Morello, che obbligava la predetta società al pagamento della somma di Euro 9.000 e interessi di Euro 122 dovuta all'allenatore in forza di una scrittura privata regolarmente depositata in data 22.7.08, la Procura Federale accertava l'inadempimento della Societa' A. Toma Maglie in quanto non aveva dato esecuzione a quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale.
La Procura Federale, dopo aver rilevato che l'illecito disciplinare è imputabile ai soggetti innanzi menzionati

DEFERIVA

a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Romeo Sicuro e la Societa' A. Toma Maglie per le violazioni loro addebitate.

Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc. A.R. del 28/9/09, la C.D.T. disponeva la convocazione delle parti innanzi menzionate per l'udienza del 26/10/09 nella quale compariva l'Avv. Paolo Mormando per la Procura Federale.

Non comparivano, benché regolarmente convocati il Sig. Romeo Sicuro e il rappresentante della societa' A. Toma Maglie, la quale faceva pervenire memoria difensiva scritta della quale veniva data lettura.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva dalla documentazione in atti e dalla difesa della societa' A Toma Maglie che il pagamento della somma di Euro 9122 è stato effettuato in data 13.7.09.

Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale il Presidente dava la parola al sost. proc. Avv. Paolo Mormando, il quale, dopo breve discussione, concludeva chiedendo

- per il Sig. Romeo Sicuro l'inibizione di mesi SEI;

- per la societa' A. Toma Maglie la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di Euro 1500,00;

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia ritiene non esservi dubbi sulle violazioni contestate ai deferiti anche se rileva l'avvenuto pagamento della somma addebitata e tale rilevanza non può che incidere sulle sanzioni da comminare ai deferiti

Tutto ciò premesso la C.D.T. Puglia

DELIBERA

infliggersi :

- Sig. Romeo Sicuro la inibizione di mesi SEI;

- Societa' A. Toma Maglie la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di Euro 500.
Cosi deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia del 26/10/09.