27 GENNAIO 2010


Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (delegato del CRA Puglia), nella seduta del 26/01/2010, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 21/01/2010 (Campionato)

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara TOMA MAGLIE - ATLETICO CORATO
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' U.S.D. A. TOMA si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDE
€ 1000 TERLIZZI CALCIO
E DIFFIDA A fine gara un soggetto estraneo colpiva con un pugno sul naso un dirigente della squadra avversaria. (1° RECIDIVA - CON DIFFIDA DI PIU' GRAVI SANZIONI AL RIPETERSI DI TALI EPISODI)

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attivita’ ai sensi art.19 C.G.S. fino al 28/ 2/2010 al sig. D’ALESSIO SALVATORE (Terlizzi Calcio)

A CARICO DI MEDICI

Inibizione a svolgere ogni attivita’ ai sensi art.19 C.G.S. fino al 28/ 2/2010 al sig. MENZA ROBERTO (Manduria Sport)

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 4/ 2/2010
LOTITO MICHELE (Atletico Corato)

Squalifica fino al 1/ 2/2010
TERRACENERE ANGELO (Victoria Locorotondo)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva
MITA VALERIO (A. Stefanizzi Sogliano)
CEZZA PIER PAOLO (A.Toma Maglie)
REHO LORENZO (A.Toma Maglie)
AMADU BASHIRU (Manduria Sport)
CHIMENTO MANUEL (Massafra)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive
ROSELLI NICOLA (Terlizzi Calcio)
A fine gara.

Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)
TOMMASI DAVIDE (A. Toma Maglie)
LA SALANDRA ROBERTO (Bisceglie)
SOTO AGUSTIN (Real Altamura)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)
UVA CORRADO (Liberty Molfetta)
SALINNO SIMONE (Lucera Calcio)
SANGIRARDI GIUSEPPE (Terlizzi Calcio)
PASCULLO GRAZIANO (Victoria Locorotondo)

GARE DEL 24/01/2010 (Campionato)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 11/ 2/2010
TERRACENERE ANGELO (Victoria Locorotondo)

Squalifica fino al 4/ 2/2010
CRUDELE GIUSEPPE (Audace Cerignola)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva
CIURLIA FILIPPO (A. Stefanizzi Sogliano)
DE BENEDICTIS ANDREA (Copertino)
VISCONTI FRANCESCO (Fortis Trani)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive
VICENTI DOMENICO (Real Altamura)
Vedi rapporto Commisario di campo.

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (XI infr)
SPECIALE PAOLO (Castellana)
DE NUZZO ALESSANDRO (Taurisano)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (VIII infr)
DE BRACO MARCO (Copertino)
DI MAGGIO MATTEO (Lucera Calcio)
IRACE MATIAS EMILIANO (Nardo Calcio)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)
BOTRUGNO VITTORIO (A. Toma Maglie)
LUCCARELLI FRANCESCO (Massafra)

Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale

La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Giancarlo DE PEPPO e dell’Avv. Gioacchino GHIRO (componenti) e con la partecipazione del Sig. Domenico CATALDO (rappresentante A.I.A.), nella riunione del 25 Gennaio 2010 ha adottato i seguenti provvedimenti:

Gara: A.S.D. ATLETICO CORATO - U.S.D. LUCERA CALCIO del 3 Gennaio 2010.
(Reclamo della A.S.D. ATLETICO CORATO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 7 Gennaio 2010 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che l’isolato e unico episodio relativo all’accendino lanciato da un sostenitore della soc. A.S.D. ATLETICO CORATO nei confronti dell’arbitro senza conseguenze, può essere sanzionato con l’ammenda di € 250,00
P.Q.M.

D E L I B E R A

ridursi a € 250,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. ATLETICO CORATO e, per l’effetto, non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.