10 FEBBRAIO 2010


Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (delegato del CRA Puglia), nella seduta del 09/02/2010, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 10/01/2010 (Campionato)

RECLAMI

Gara CASTELLANA - ATLETICO TRICASE

IL GIUDICE SPORTIVO

- Letti gli atti ufficiali;
- rilevato che l'A.S.D. Castellana non ha dato seguito al proprio preannuncio di reclamo dell'11 gennaio 2010;

D E L I B E R A

1) di dichiarare inprocedibile il reclamo preannunciato dall'A.S.D. Castellana e, per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul contodella società;
2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 1.

GARE DEL 21/01/2010 (Campionato)

RECLAMI

Gara TOMA MAGLIE - ATLETICO CORATO

IL GIUDICE SPORTIVO

- Letti gli atti ufficiali;
- rilevato che l'U.S.D. Toma Maglie non ha dato seguito al proprio preannuncio di reclamo del 22 gennaio 2010;

D E L I B E R A

1) di dichiarare inprocedibile il reclamo preannunciato dall'U.S.D. Toma Maglie e, per l'effetto,di addebitare la relativa tassa sul conto della società;
2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 3 in favore dell'Atletico Corato.


GARE DEL 07/02/2010 (Campionato)

Gara TAURISANO - LIBERTY MOLFETTA

Il Giudice Sportivo:

- letti gli atti ufficiali;
- rilevato che la gara si è svolta in campo neutro a porte chiuse a seguito di precedente sanzione comminata alla società TAURISANO;
- che sugli spalti erano quindi presenti esclusivamente tesserati delle due società;
- che verso la fine del primo tempo un tesserato della società LIBERTY MOLFETTA non identificato ed il presidente del TAURISANO sig. ROSAFIO Gianluigi si picchiavano sugli spalti e venivano divisi dai carabinieri intervenuti sul posto;
- che a fine gara, mentre i calciatori delle due squadre si apprestavano a lasciare l’impianto, dietro il pullman della società LIBERTY MOLFETTA il Commissario di campo ha udito grida ed urla e, prontamente accorso, ha notato una rissa che coinvolgeva tre tesserati della società LIBERTY e due dirigenti della società TAURISANO;
- che immediatamente dopo si scatenava una rissa generale tra i calciatori e i dirigenti delle due società ed il Commissario di campo richiedeva nuovamente l’intervento dei carabinieri che da poco si erano allontanati;
- che la rissa veniva sedata dopo alcuni minuti e, mentre il pullman della società LIBERTY MOLFETTA si allontanava dallo stadio, numerosi tesserati della società TAURISANO facevano ricorso alle cure mediche.

Tanto premesso

DELIBERA

1) di comminare alla società TAURISANO la sanzione sportiva della penalizzazione di n. 2 punti in classifica, essendo stata la citata società già destinataria della sanzione della disputa di gare a porte chiuse in campo neutro;
2) di comminare alla società TAURISANO l’ammenda di € 2.000,00;
3) di comminare alla società LIBERTY MOLFETTA la sanzione sportiva della disputa di n. 2 gare a porte chiuse ed in campo neutro con effetto immediato;
4) di comminare alla società LIBERTY MOLFETTA l’ammenda di € 2.000,00;
5) di inibire il presidente della società TAURISANO sig. Gianluigi ROSAFIO fino al 30 giugno 2010.

A CARICO DI SOCIETA'

GARE A PORTE CHIUSE IN CAMPO NEUTRO

LIBERTY MOLFETTA 2
Vedi delibera.

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA

TAURISANO - 2 GUARDA LA NUOVA CLASSIFICA
Vedi delibera.

AMMENDE

€ 2000 TAURISANO
Vedi delibera.

€ 2000 LIBERTY MOLFETTA
Vedi delibera.

€ 800 TOMA MAGLIE
Propri tifosi colpivano ripetutamente con sputi un assistente. Inoltre lanciavano in campo una bottiglietta di plastica vuota ed una sigaretta senza conseguenze. (2° RECIDIVA)

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attivita’ ai sensi art.19 C.G.S. fino al 30/ 6/2010 al sig. ROSAFIO GIANLUIGI (Taurisano)

Inibizione a svolgere ogni attivita’ ai sensi art.19 C.G.S. fino al 11/ 3/2010 al sig. LUCCARELLI BENITO (Massafra)

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 18/02/2010
BRUNO SALVATORE LUIGI (Manduria Sport)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive
SANGIRARDI GIUSEPPE (Terlizzi Calcio)

Squalifica per una gara effettiva
RIZZI RUGGIERO (Fortis Trani)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (VIII infr)
CESAREO GIUSEPPE (Atletico Corato)
MITRI ORAZIO LIBERATO (Atletico Tricase)
BRANA' GIUSEPPE (Copertino)
COCCIOLO ANTONIO (Manduria Sport)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)
MELISSANO STEFANO (A.Stefanizzi Sogliano)
DI PINTO AMEDEO (Bisceglie)
RAGNO LEONARDO (Fortis Trani)
CARTENI ALESSIO (Liberty Molfetta)
PEPE ANTONIO (Lucera Calcio)
MINNO ORONZO (Massafra)
VALENTINO MICHELE (Taurisano)
RUBINI FRANCESCO (Terlizzi Calcio)

Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale

La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Giancarlo DE PEPPO e dell’Avv. Gioacchino GHIRO (componenti) e con la partecipazione del Sig. Domenico CATALDO (rappresentante A.I.A.), nella riunione dell’8 Febbraio 2010 ha adottato i seguenti provvedimenti:

Gara: A.S.D. FORTIS TRANI - A.S.D. LIBERTY del 6 Gennaio 2010.
(Reclamo della A.S.D. FORTIS TRANI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 14 Gennaio 2010 del Comitato Regionale Puglia).

- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- nell’assenza della società reclamante, benché regolarmente convocata;
- sentito l’assistente dell’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali dal momento che la persona non meglio identificata che ha assunto nei confronti dell’assistente un comportamento antisportivo, non è stata individuata ed in ogni caso non rientrante fra le persone non identificate dall’arbitro e non aventi titolo per sostare dinanzi allo spogliatoio dell’arbitro, per cui va confermata la sanzione dell’ammenda inflitta dal primo giudice
P.Q.M.

D E L I B E R A

respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. FORTIS TRANI e, per l’effetto, addebitare sul conto della stessa la relativa tassa.

Gara: A.S.D. LIBERTY - A.S.D. A. STEFANIZZI SOGLIANO del 10 Gennaio 2010.
(Reclamo della A.S.D. LIBERTY in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PARENTE Alessandro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 14 Gennaio 2010 del Comitato Regionale Puglia).

- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- esperite indagini dalle quali è emerso, senza ombra di dubbio, che il calciatore PARENTE Alessandro si è reso responsabile di comportamento antisportivo ancorché non violento;
- considerato pertanto, che più adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione della squalifica fino al 16 marzo 2010
P.Q.M.

D E L I B E R A

ridursi al 16 marzo 2010 la squalifica inflitta al calciatore PARENTE Alessandro;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

Gara: U.S.D. TERLIZZI CALCIO - A.S.D. VICTORIA LOCOROTONDO del 21 Gennaio 2010.
(Reclamo della U.S.D. TERLIZZI CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1000,00 più diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 28 Gennaio 2010 del Comitato Regionale Puglia).

- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- considerato che il comportamento violento di persone non identificate nei confronti di un dirigente della società LOCOROTONDO può essere adeguatamente punito con la sanzione della sola ammenda di € 500,00, trattandosi di un fatto isolato, rimasto privo di conseguenze
P.Q.M.

D E L I B E R A

ridursi a € 500,00 l’ammenda a carico della società U.S.D. TERLIZZI CALCIO e per l’effetto non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.