24 FEBBRAIO 2010


Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (delegato del CRA Puglia), nella seduta del 24/02/2010, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 21/02/2010 (Campionato)

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attivita’ ai sensi art.19 C.G.S. fino al 11/03/2010 al sig. LADISA GIUSEPPE (Real Altamura)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva
LAGUARDIA MICHELE (Castellana)
POTI' LUCA (Manduria Sport)
VICENTI DOMENICO (Real Altamura)
ANTICO ALESSIO (Taurisano)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive
CANNAROZZI FRANCESCO (Lucera Calcio) A fine gara

Squalifica per una gara effettiva
MANCO ANDREA (Atletico Tricase) A fine gara

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (XI infr)
LA SALANDRA ROBERTO (Bisceglie)
MILLAN GESTO DAMIAN OMAR (Fortis Trani)
MENOLASCINA MICHELE (Terlizzi Calcio)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (VIII infr)
DIDONNA VINCENZO (Castellana)
MANZANO EZEQUIEL IGNACI (Taurisano)
CASSANO MICHELE (Victoria Locorotondo)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)
PERRONE GIULIO (Copertino)
LOPETUSO MARCO (Massafra)
CIRIGLIANO MARIO FELICE (Terlizzi Calcio)
TRIDENTE TOBIA (Victoria Locorotondo)
ZACCARO LORENZO (Victoria Locorotondo)


TORNEO COPPA ITALIA (18/02/2010)

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDE

€ 1.000 LIBERTY MOLFETTA
Propri tifosi facevano esplodere una bomba carta in tribuna senza conseguenze. I medesimi colpivano ripetutamente con sputi un assistente dell'arbitro e lo raggiungevano ad una gamba con una sigaretta accesa ed un pacco di sigarette.

€ 100 NARDO' CALCIO
Propri tifosi accendevano in tribuna due fumogeni senza conseguenze.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva
LA FORTEZZA ANTONIO (Liberty Molfetta)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (II infr)
BENNARDO ROSARIO (Liberty Molfetta)
SUAREZ JUAN PABLO (Liberty Molfetta)
RUGGIERO RENZO OMAR (Nardo' Calcio)


Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale

La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Giancarlo DE PEPPO e dell’Avv. Gioacchino GHIRO (componenti) e con la partecipazione del Sig. Domenico CATALDO (rappresentante A.I.A.), nella riunione del 22 Febbraio 2010 ha adottato i seguenti provvedimenti:

Gara: A.S.D. TAURISANO - A.S.D. LIBERTY del 7 Febbraio 2010.

Reclamo della A.S.D. TAURISANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la penalizzazione di n. 2 punti in classifica, ammenda di € 2000,00 e inibizione sig. ROSAFIO Gianluigi di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 42 dell’11 Febbraio 2010 del Comitato Regionale Puglia.

- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- considerato che le indagini esperite hanno consentito il riesame dell’intera vicenda ed in particolare la commutazione dei punti di penalizzazione nella disputa di una gara a porte chiuse, e sul proprio campo, in aggiunta agli altri precedenti disciplinari, ai sensi dell’art. 12 n. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, oltre alla conferma dell’ammenda di € 2000,00;
- considerato altresì che il comportamento del Presidente sig. ROSAFIO Gianluigi va punito perché comunque antisportivo ma con le attenuanti delle provocazioni risultate sussistenti dagli accertamenti eseguiti
P.Q.M.

D E L I B E R A

la commutazione dei punti di penalizzazione alla società A.S.D. TAURISANO nella disputa di n. 1 gara a porte chiuse e sul proprio campo, in aggiunta agli altri provvedimenti disciplinari in precedenza inflitti dal Giudice Sportivo (Guarda la nuova classifica);

- ridursi al 30/4/2010 la inibizione inflitta al sig. ROSAFIO Gianluigi;
- confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

Reclamo della A.S.D. LIBERTY in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la disputa di n. 2 gare a porte chiuse in campo neutro e ammenda di € 2000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 42 dell’11 Febbraio 2010 del Comitato Regionale Puglia.

- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- considerato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali e nelle indagini esperite potendosi applicare, nella specie in esame, le attenuanti invocate dalla società reclamante così pervenendo alla più adeguata sanzione della disputa delle gare ad una sola giornata in campo neutro e a porte chiuse, già dalla reclamante scontata nel corso del presente campionato, confermando tuttavia l’ammenda di € 2000,00
P.Q.M.

D E L I B E R A

- ridursi a n. 1 giornata la squalifica del campo a porte chiuse e in campo neutro, già scontata, confermando nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.