10 MARZO 2010


Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (delegato del CRA Puglia), nella seduta del 09/03/2010, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 07/03/2010 (Campionato)

Gara A. TOMA MAGLIE - TERLIZZI CALCIO

Il Giudice Sportivo;

- letti gli atti ufficiali;

PREMESSO

- che al 23' del primo tempo il Signor Gatto Daniele (dirigente della società MAGLIE) unitamente a tre soggetti estranei accerchiavano l'arbitro proferendo al suo indirizzo espressioni ingiuriose e minacciose;
- che alla fine del 1° tempo il direttore di gara veniva raggiunto da alcuni sputi e da sassolini lanciati dai tifosi del Maglie che non provocavano conseguenze;
- che nel tunnel degli spogliatoi dieci soggetti estranei con il citato ignor Gatto Daniele pronunciavano nuovamente frasi minacciose all'indirizzo della terna arbitrale, contegno che veniva reiterato quando la erna ripercorreva il tunnel per ritornare in campo e dare inizio al secondo tempo;
- che alla fine del primo tempo uno degli assistente veniva colpito da sputi in volto provenienti dai tifosi del Maglie;
- che al termine della gara i tesserati Velazko Kevin (MAGLIE) e Cezza Pierpaolo (MAGLIE) proferivano espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo dell'arbitro;
- che all'interno del tunnel che conduce agli spogliatoi una ventina di soggetti estranei colpivano l'arbitro con sputi e sassolini di piccole dimensioni, proferendo espressioni ingiuriose e minacciose;
- che tale ultimo contegno veniva tenuto anche dal signor Toma Giuseppe (dirigente accompagnatore Maglie) e dal signor Zeman Karel (allenatore Maglie);
- che uno degli assistenti veniva accerchiato dai signori Pompa Luigi (Maglie) Sabatelli Alessandro (Maglie) Cezza Pierpaolo (Maglie) e Velazko Kevin (Maglie) che lo spintonavano e lo strattonavano violentemente, proferendo al suo indirizzo espressioni ingiuriose e minacciose;
- che nel tunnel che porta agli spogliatoi il medesimo assistente veniva raggiunto da sputi, accendini e sassolini che lo colpivano alla schiena senza causargli particolari dolori;
- che in tali frangenti Toma Giuseppe (Maglie) proferiva espressioni ingiuriose al suo indirizzo;
- che nel tragitto dagli spogliatoi al parcheggio dell'auto erano presenti circa quaranta soggetti estranei e due di questi strattonavano l'arbitro e lo colpivano con sputi e sassolini;
- che in tale frangente il direttore di gara veniva colpito da due calci al polpaccio, da un accendino sulla spalla e da una secchiata d'acqua nonostante la presenza dei carabinieri;
- che in tale contesto dirigenti e calciatori del Maglie non identificati colpivano un assistente dell'arbitro ripetutamente con sputi in volto e calci sulle gambe causandogli forte dolore;
- che nel tunnel che portava al parcheggio soggetti estranei colpivano il medesimo assistente con sputi, oggetti vari e calci sulle gambe;
- che il secondo assistente veniva colpito in volto con sputi proveniente dai tifosi del Maglie e da piccole pietre sulle gambe senza conseguenze;
- che una volta entrati nella macchina dell'arbitro la medesima veniva accerchiata da circa dieci tifosi che la colpivano con pietre, pugni, sputi e calci sulla fiancata e cercavano invano di aprire lo sportello;
- che il veicolo veniva scortato dai carabinieri fino al limitrofo comune di Sternatia;

D E L I B E R A

- di comminare alla società U.S.D. TOMA MAGLIE la sanzione sportiva della disputa di numero CINQUE PARTITE A PORTE CHIUSE IN CAMPO NEUTRO CON EFFETTO IMMEDIATO;
- di comminare alla società U.S.D. TOMA MAGLIE l'ammenda di euro 1000,00.
- di inibire il signor GATTO DANIELE (Dirigente Toma Maglie) fino all'11 Maggio 2010;
- di inibire il signor TOMA GIUSEPPE (dirigente Toma Maglie) fino alli11 Maggio 2010;
- di inibire il signor ZEMAN KAREL (Allenatore Toma Maglie) fino all'11 Maggio 2010;
- di squalificare i tesserati POMPA LUIGI (Maglie) e SABATELLI ALESSANDRO (Maglie) per SEI giornate;
- di squalificare i tesserati CEZZA PIERPAOLO (Maglie) e VELAZKO KEVIN (Maglie) per OTTO giornate.

A CARICO DI SOCIETA'

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE

Squalifica per cinque gare effettive: A. TOMA MAGLIE
Vedi delibera.

Squalifica per due gare effettive: AUDACE CERIGNOLA
A fine gara soggetti estranei si avvicinavano ad un assistente dell'arbitro ed uno di essi pronunciava al suo indirizzo espressioni ingiuriose e minacciose.
Inoltre veniva lanciato in campo una bottiglietta di plastica che si fermava nei pressi del secondo assistente (SOCIETÀ GIÀ SOGGETTA AD ANALOGA SANZIONE E RECIDIVA PER CINQUE VOLTE - SANZIONE DA SCONTARSI IN CAMPO NEUTRO CON EFFETTO IMMEDIATO).


Squalifica per due gare effettive: COPERTINO
Al termine del primo tempo un soggetto estraneo proferiva espressioni ingiuriose all'indirizzo di un assistente dell'arbitro e lo colpiva con un calcio non violento sul ginocchio sinistro senza conseguenze.
A fine gara altro soggetto estraneo colpiva il medesimo assistente con un violento schiaffo sulla nuca procurandogli forte dolore e, pur in presenza di un carabiniere inseguiva il collaboratore per oltre venti metri cercando ripetutamente di colpirlo senza successo. (SANZIONE DA SCONTARSI A PORTE CHIUSE IN CAMPO NEUTRO CON EFFETTO IMMEDIATO).


AMMENDE

€ 1000 A. TOMA MAGLIE
vedi delibera

€ 1000 COPERTINO
vedi delibera

€ 800 LIBERTY MOLFETTA
Propri tifosi colpivano con sputi un assistente dell'arbitro ed il massaggiatore della squadra avversaria. (1a RECIDIVA)

€ 400 BISCEGLIE
Propri tifosi lanciavano alcune pietre all'indirizzo di un assistente dell'arbitro colpendolo ad una gamba senza procurargli alcun dolore.

€ 300 REAL ALTAMURA
Per reiterata presenza di soggetti estranei nel recinto di gioco senza conseguenze.

€ 200 VICTORIA LOCOROTONDO
Propri tifosi colpivano ripetutamente con sputi un assistente dell'arbitro.

€ 100 NARDO' CALCIO
Propri tifosi accendevano in tribuna alcuni fumogeni senza conseguenze.

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attivita’ ai sensi art.19 C.G.S. fino al 11/ 5/2010 al sig. GATTO DANIELE (Toma Maglie)

Inibizione a svolgere ogni attivita’ ai sensi art.19 C.G.S. fino al 11/ 5/2010 al sig. TOMA GIUSEPPE (Toma Maglie) Vedi delibera.

Inibizione a svolgere ogni attivita’ ai sensi art.19 C.G.S. fino al 11/ 5/2010 al sig. DE PASCALI CLAUDIO (Copertino) Interrogato da un assistente circa l'identità di soggetto estraneo chiamato "Presidente" che lo aveva colpito con un calcio non forniva alcun tipo di collaborazione.

A CARICO DI DIRIGENTI

Squalifica fino al 11/ 4/2010
FIORITA FERNANDO (Nardo' Calcio) Vedi rapporti Commissari di Campo

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 11/05/2010
ZEMAN KAREL (Toma Maglie) Vedi delibera

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive
LA SALANDRA ROBERTO (Bisceglie)
DE BENEDICTIS ANDREA (Copertino)

Squalifica per una gara effettiva
BIASCO STEFANO (Toma Maglie)
DE ICCO DAVIDE (Atletico Tricase)
GRIECO GIUSEPPE (Audace Cerignola)
FUMAI MASSIMO (Fortis Trani)
MILLAN GESTO DAMIAN OMAR (Fortis Trani)
MASCIA FABRIZIO (Lucera Calcio)
RUSSO ROBERTO (Massafra)
ANTICO ALESSIO (Taurisano)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per OTTO gare effettive
CEZZA PIER PAOLO (Toma Maglie) Vedi delibera.
VELAZCO KEVIN (Toma Maglie) Vedi delibera.

Squalifica per SEI gare effettive
POMPA LUIGI (Toma Maglie) Vedi delibera.
SABATELLI ALESSANDRO (Toma Maglie) Vedi delibera.

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (VIII infr)
LENTINI ANTONIO (A. Stefanizzi Sogliano)
SABATELLI ALESSANDRO (Toma Maglie)
TESTONE LEONARDO DANIEL (Castellana)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

MORTARI CRISTIAN (A. Stefanizzi Sogliano)
SELVAROLO MARCO (Atletico Corato)
MANCO ANDREA (Atletico Tricase)
DE TULLIO NATALE (Audace Cerignola)
VEROLINO ERNESTO (Audace Cerignola)
ANCONA NICOLA (Bisceglie 1913 Donuva Apd)
DI BITETTO LEONARDO (Bisceglie 1913 Donuva Apd)
FRASCATI LEONARDO (Castellana)
CORALLO ANDREA (Copertino)
CIMINO VALERIO (Manduria Sport)
SCIPPO NUNZIO (Massafra)
AMORUSO PANTALEO (Real Altamura)
PORRO ENRICO (Real Altamura)
BERNE' LEANDRO DAVID (Taurisano)

Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale

La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Giancarlo DE PEPPO E dell’Avv. Gioacchino GHIRO (componenti), nella riunione del 25 Gennaio 2010 ha adottato i seguenti provvedimenti:

NEL PROCEDIMENTO

promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 25/11/2009 (prot. n.2939/256pf/09../AA/ac) nei confronti di:

1) MAURIZIO STRIANO calciatore attualmente tesserato per la società ASD Atletico Tricase;
2) MAURIZIO FANULI, Presidente della società ASD Copertino;
3) CLAUDIO DE PASCALI, dirigente della societa' ASD Copertino;
4) la società ASD COPERTINO;
5) la società NUOVA NARDO' CALCIO

PER RISPONDERE

- il sig. MAURIZIO STRIANO della violazione di cui all'art.1 comma 1 CGS, con riferimento all'art.40, comma 4, delle NOIF e all'art.10, commi 2 e 4 del CGS per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società ASD Copertino, mentre era tesserato per un'altra società, come descritto nella parte motiva, nonché della violazione di cui all''art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art.10, commi 2 e 6 del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato le gare Virtus Casarano – Copertino del 25/1/2009 e Copertino – Nuova Nardò dell'1/2/2009 del campionato di Eccellenza CR Puglia nelle file della società ASD Copertino senza averne titolo perchè tesserato per un'azltra società, come descritto nella parte motiva;

- il sig. MAURIZIO FANULI della violazione di cui all'art.1 comma 1, CGS, con riferimento all'art.40, comma 4, delle NOIF e all'art.10, commi 2 e 4, del CGS, per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Maurizio Striano, senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l'esistenza di possibili ostacoli di natura contrattuale avverso il tesseramento de quo;

- il sig. CLAUDIO DE PASCALI della violazione di cui all'art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art.10, commi 2 e 6, del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le distinte delle gare Virtus Casarano – Copertino del 25/1/2009 e Copertino – Nuova Nardò dell'1/2/2009 del Campionato di Eccellenza C.R.Puglia in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il calciatore Maurizio Striano non ne avesse titolo come succintamente descritto nella parte motiva;

- la società ASD COPERTINO a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del CGS per le violazlioni ascritte al Presidente nonché dei propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art.1, comma 5, CGS;

- la società NUOVA NARDO' CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS, nelle violazioni ascritte al proprio tesserato;

FATTO
Con nota del 3/8/2009 il Responsabile della Commissione Tesseramenti FIGC trametteva alla Procura Federale – per le indagini di sua competenza -, gli atti relativi al reclamo proposto dal calciatore Maurizio Striano avverso il mancato tesseramento in favore della società ASD Copertino da parte del Comitato Regionale Puglia.

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Dall'esame della documentazione acquisita nel corso degli accertamenti espletati, la Procura Federale rilevava:

- che il calciatore Maurizio Striano in data 22/9/2007 veniva tesserato per la società USD A.Toma;
- che in data 19/9/2008, lo stesso veniva trasferito “ in prestito “ alla società Nuova Nardò Calcio;
- che successivamente, detta ultima società inseriva il calciatore nella lista di “svincolo suppletiva” del 15/12/2008;
- che in data 20/12/2008, la società ASD Copertino, inviava la richiesta di tesseramento n.205436, relativa al calciatore Maurizio Striano, e che detta richiesta non veniva accolta dal Comitato Regionale Puglia in quanto il calciatore risultava in prestito alla società Nuova Nardò Calcio e non poteva quindi, essere inserito nelle liste “di svincolo”, dalla società medesima;
- che in data 24/2/2009 il sig. Maurizio Striano proponeva reclamo alla Commissione Tesseramenti avverso il mancato tesseramento;
- che la Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul C.U. n.17/D rigettava il reclamo confermando la validità del tesseramento con “vincolo temporaneo” in favore della società Nuova Nardò Calcio;
- che detta pronuncia diveniva defintiva perchè non impugnata;
- che sulla base di quanto innanzi richiamato, il calciatore Maurizio Striano e la società ASD Copertino in persona del suo Presidente e legale rappresentante sig. Maurizio Fanulli, nella medesima stagione sportiva, avevano sottoscritto una seconda richiesta di tesseramento, mentre il medesimo calciatore era già tesserato per un'altra società;
- che il sig. Maurizio Fanuli, nella sua riferita qualità, non aveva posto in essere con la dovuta diligenza e cautela, le opportune verifiche volte a determinare lo “status” del calciatore e la sussistenza di eventuali impedimenti di natura contrattuale per un eventuale valido tesseramento;
- ritenuto pertanto che i fatti, come innanzi succintamente descritti integravano gli estremi della violazione di cui all'art.1, comma 1, CGS, con riferimento all'art.40, comma 4, delle NOIF e all'art.10, commi 2 e 4, del CGS, ascrivibili al sig. Maurizio Striano, (calciatore tesserato per la società ASD Atletico Tricase), nonché al sig. Maurizio Fanuli, quale Presidente e legale rappresentante della società ASD Copertino;
- che, inoltre, dall'esame della documentazione pervenuta alla Procura Federale, il calciatore Maurizio Striano era stato impiegato dalla società ASD Copertino nelle gare Virtus Casarano – Copertino del 25/1/2009 e Copertino – Nuova Nardò dell'1/2/2009 del Campionato di Eccellenza C.R. Puglia in posizione irregolare perchè tesserato con la società Nuova Nardò Calcio e che il il nominativo del calciatore Maurizio Striano era stato inserito nelle distinte giocatori delle succitate gare, firmate, - quale dirigente accompagnatore ufficiale -, dal sig. Claudio De Pascali, dirigente della società ASD Copertino;
- che pertanto, con la sottoscrizione delle liste di gara il già citato sig. Claudio De Pascali aveva quindi attestato e confermato (inesattamente) la regolarità dei tesserati partecipanti alle gare succitate, sotto la responsabilità della società di appartenenza, secondo le norme vigenti;
- che il sig. Maurizio Striano aveva partecipato alle predette gare nell'interesse della soc. ASD Copertino;

- che l'avvenuta partecipazione alle gare di un calciatore tesserato per un'altra società integrava la violazione dei principi di lealtà probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS anche in relazione all'art.10, commi 2 e 6, del CGS, ascrivibile al sig. Maurizio Striano, calciatore tesserato per la società ASD Atletico Tricase ed al sig. Claudio De Pascali, dirigente della società ASD Copertino;

- che il Giudice Sportivo, del Comitato Regionale Puglia con decisione pubblicata sul C.U. n.52 del 26/2/2009, per le violazioni attinenti alla irregolare partecipazione del calciatore alle gare, su menzionate, aveva deliberato la punizione sportiva della perdita delle gare a carico della società ASD Copertino per cui la stessa non poteva essere nuovamente giudicata, punita e sanzionata per gli stessi fatti;

- tutto ciò premesso la Procura Federale della FIGC con la nota succitata del 25/11/2009 deferiva a questa Commissione i succitati sig.ri Striano Maurizio, Fanulli Maurizio, De Pascali Claudio (nelle rispettive loro qualità innanzi menzionate) e le società ASD Copertino e Nuova Nardò Calcio, affinchè rispondessero delle violazioni innanzi contestate e testualmente trascritte.

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Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc.a.r. del 22/12/2009, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle su menzionate parti deferite per l'udienza del 13/10/2008 alla quale comparivano:

- per la Procura Federale l'avv.Giuseppe Monaco;
- il sig. Maurizio Striano assistito dal dott. Giampaolo Calò in sostituzione dell'avv. Edoardo Chiacchio;
- per la Nuova Nardo Calcio l'avv. Sandro Matino;

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Su richiesta congiunta del S. Procuratore Federale avv. Giuseppe Monaco, del calciatore Striano Maurizio e del suo difensore dott. G. Calò, nonché dell'avv. S. Matino per la Nuova Nardò Calcio, la Commissione Disciplinare Territoriale rinviava la comparizione delle parti all'udienza del 15/2/2010 alla quale comparivano:

- per la Procura Federale l'avv. Giuseppe Monaco;
- per la soc. Nuova Nardò Calcio l'avv. Sandro Matino;
- il sig. Maurizio Fanuli in proprio e quale Presidente della soc. ASD Copertino;
- il sig. Maurizio Striano assistito dall'avv. Gianpaolo Calò in sostituzione dell'avv. Edoardo Chiacchio.

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In via preliminare, l'avv. P. Monaco per la Procura Federale e l'avv. Matino per la soc. Nuova Nardò Calcio, dichiaravano di aver raggiunto - ai sensi dell'art.23 n.1 CGS, l'intesa sulla misura della sanzione da adottare, così formulata: “Ammenda di € 250,00 a carico della soc. Nuova Nardò Calcio....”.

Richiesta questa sulla quale la Commissione Disciplinare – ai sensi dell'art.23 n.2 CGS – dichiarava di riservarsi l'esame e di sciogliere la riserva con il provvedimento definitivo.

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Espressamente rifiutavano il c.d. “patteggiamento” (art.23 n.1 CGS) e chiedevano procedersi oltre nell'istruttoria dibattimentale, sia il calciatore Maurizio Striano che il sig. Maurizio Fanuli nella qualità in atti.

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Procedutosi all'interrogatorio dei sig.ri Maurizio Striano e Maurizio Fanuli (per sé e quale presidente dell'ASD Copertino); dopo aver dato atto dell'allontanamento dell'avv. S. Matino difensore e rappresentante della soc. Nuova Nardo' Calcio e, dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale – per carenza di ulteriori richieste-, le parti presenti venivano invitate a rassegnare le rispettive conclusioni, che – dopo ampia discussione – venivano così formulate:

- l'avv. G. Monaco per la procura Federale:
“.....mi riporto integralmente agli atti processuali ed in particolare alla istanza proposta dallo Striano dinanzi alla Commissione Tesseramenti e formulo le seguenti richieste di condanna: - per il calciatore Maurizio Striano la squalifica di anni 2; - per il sig. Maurizio Fanulli la inibizione di mesi 3; - per il sig. Claudio De Pascali la inibizione di anni 2; - per la società ASD Copertino l'ammenda di € 1.000,00”;

- l'avv. Gianpaolo Calò per il calciatore Maurizio Striano
chiedeva “....in via principale il proscioglimento del calciatore Maurizio Striano ed in via del tutto subordinata comminarsi la sanzione minima prevista dal Codice di Giustizia Sportiva....”;

- il sig. Maurizio Fanulli per sé e per la società da lui rappresentata chiedeva: “......la totale completa assoluzione da ogni addebito mosso dalla Procura Federale, per aver sempre agito in buona e perfetta fede sulla base dei documenti acquisiti agli atti del processo, sempre ritenuta valida e mai posta in dubbio sotto il profilo formale e sostanziale.....”.

La Commissione si riservava di decidere.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1) “Thema decidendum” del presente giudizio (sulla base delle contestazioni mosse dalla Procura Federale innanzi testualmente riportate) è la sola valutazione degli effetti prodotti dall'invalidità del tesseramento, posto in essere – in concorso fra loro – dalla soc. Nuova Nardò Calcio, dal calciatore Maurizio Striano e dal sig. Maurizio Fanuli (nella qualità di presidente dell'ASD Copertino); e quindi se, - ed in quale misura -, vi siano responsabilità addebitabili alle soc. ASD Copertino e Nuova Nardò: oltre alla contestata responsabilità personale del sig. Claudio De Pascali (dirigente dell'ASD Copertino) per aver confermato, con la sottoscrizione delle distinte di gara, la regolarità del tesseramento del calciatore Maurizio Striano.

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Il deferimento de quo, trae infatti origine dalla trasmissione degli atti alla Procura Federale, da parte della Commissione Tesseramenti della FIGC, a seguito e per effetto della decisione (pubblicata sul C.U. n.17/D) di rigetto del reclamo proposto dal calciatore Maurizio Striano e della conferma della validità del tesseramento con vincolo temporaneo in favore della soc. Nuova Nardò Calcio, ostativo quindi di ulteriori tesseramenti nella stessa stagione sportiva con altre società.

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Decisione questa divenuta definitiva e vincolante (quale “res judicata”) perchè non impugnata dalle parti interessate e che pertanto non consente di revocare in alcun modo in dubbio la responsabilità del calciatore Striano e del sig. Fanuli (nella qualità di presidente dell'ASD Copertino) per le violazioni dell'art.1 comma CGS con riferimento all'art.40 – comma 4 delle NOIF e dell'art.10 commi 2 e 4 del CGS, punite come da dispositivo; unitamente alle società ASD Copertino (per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4 commi 1 e 2 del CGS) e Nuova Nardò Calcio (per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4 comma 2 del CGS).

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Vanno pertanto rigettate le richieste di proscioglimento avanzate dal calciatore Maurizio Striano e dal Presidente dell'ASD Copertino sig. Maurizio Fanuli, nel corso del presente procedimento.

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2) Per quanto invece attiene alla misura delle sanzioni, vanno accolte – ancorchè solo parzialmente -, le tesi di alcuni dei deferiti, per la motivazioni che seguono.

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Va dato preliminarmente atto dell'accordo intercorso fra la soc. Nuova Nardò Calcio e la Procura Federale; per cui la Commissione , letto ed applicato l'art.23 n.2 CGS, dichiara congrua la sanzione dell'ammenda di € 250,00 concordata fra le parti innanzi menzionate e ne dispone l'applicazione come da dispositivo.

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Per quanto invece attiene al calciatore Maurizio Striano ed al Presidente sig. Maurizio Fanuli, va subito detto che la documentazione acquisita al processo consente di ritenere che i deferiti succitati, siano stati indotti in errore allorchè fu loro assicurato dalla società Nuova Nardò Calcio che, il precedente tesseramento (dalla USD Toma Maglie alla Nuova Nardò Calcio) fosse a titolo “definitivo” e non “temporaneo”; e fosse quindi valido e legittimo il successivo trasferimento all'ASD Copertino.

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Buona fede ed induzione in errore che tuttavia non esonera i deferiti dagli addebiti loro contestati, (di scarsa diligenza e di omesse verifiche relative all'invalidità del tesseramento) e che pertanto non assurgono, a dignità di “esimenti” ma solo di “attenuanti”, in verità supportate da altri aspetti (rimasti non del tutto chiariti processualmente), a cominciare dalla diversità delle date di comunicazione, da parte degli organi amministrativi competenti, relative al mancato accoglimento della richiesta di tesseramento del 20/12/08 del calciatore Striano.

Dagli atti del processo risulta infatti che la comunicazione della invalidità del tesseramento del calciatore Striano è stata effettuata alla Nuova Nardò Calcio con telegramma datato 29/1/2009; mentre per l'ASD Copertino l'analoga comunicazione risulta effettuata con telegramma datato 3/2/2009.

Diversità di date che hanno inciso fortemente quanto meno sull'esito della gara Copertino – Nuova Nardò Calcio dell'1/2/2009 che, peraltro risulta vinta dalla Nuova Nardò su suo reclamo utilizzando quella stessa invalidità (alla cui realizzazione aveva concorso insieme ad altri) della quale era appena venuta a conoscenza con la suddetta comunicazione del 29/1/09.

Tant'è che il Giudice sportivo dell'epoca, fu indotto ad accogliere il reclamo ma a rimettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti ed i provvedimenti di sua competenza (v.delibera pubblicata sul C.Uff. n.52 pag.12/13 del C.R.P.).

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Le sanzioni comminate al sig. Striano, all'ASD Copertino ed al sig. Maurizio Fanuli (nella ridetta qualità) indicate in dispositivo, non potevano quindi non tenere conto di quanto innanzi evidenziato e sono state pertanto determinate applicando le ricorrenti, quanto doverose attenuanti.

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3) Va di contro mandato assolto da ogni addebito il dirigente dell'ASD Copertino, sig. Claudio De Pascali, per i motivi che seguono.

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La contestazione della Procura Federale mossa al su menzionato sig. Claudio De Pascali è quella della “...violazione di cui all'art.1 comma 1 del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all'art.10 commi 2 e 6 del CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le distinte delle gare “Virtus Casarano – Copertino del 25/1/2009” e “Copertino – Nuova Nardò dell'1/2/2009” del Campionato di Eccellenza C.R. Puglia in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta norme vigenti, malgrado il calciatore Maurizio Striano non ne avesse titolo ….” (testuale).

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E' del tutto evidente quindi che una tale contestazione si fondi sul presupposto della “nullità” del trasferimento del calciatore, Striano dalla Nuova Nardò Calcio alla ASD Copertino così come statuito dalla Commissione Tesseramenti (di cui al C.U. n.17/D) con provvedimento del seguente tenore: “.....per quanto sopra non si potrà che confermare valido il trasferimento a titolo temporaneo della USD A.Toma Maglie a favore della srl Nuova Nardò Calcio del calciatore Striano e per l'effetto nullo quello a favore dell'ASD Copertino....” (testualmente).

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Versandosi in tema di “nullità” del trasferimento, ne deriva che i suoi effetti retroagiscono “ex tunc” travolgendo ed inficiando quindi le gare (Casarano – Copertino del 25/1/2009 e Copertino – Nuova Nardò dell'1/2/2009) alle quali aveva partecipato il calciatore Striano, e che il Dirigente De Pascali – con la sottoscrizione delle distinte di gara aveva dichiarato essere in posizione regolare.

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Ma una tale tesi non può essere più sostenuta atteso il recente “revirement” della V° sez.della Corte di Giustizia della F.I.G.C. che con decisione del 9/2/2010 (di cui al C.Uff. n.155/CGF del 15/2/2010), ha affermato il principio secondo cui, in caso di invalidità del tesseramento di un calciatore per cause a lui ed alla società di appartenenza non del tutto imputabili), il tesseramento non è “nullo” (con efficacia “ex tunc”) ma è “annullabile” con efficacia “ex nunc”.

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Applicando al caso in esame, tale principio giuridico – dal quale questa Commissione non ha motivo di discostarsi -, si perviene alla conclusione per cui, avendo l'ASD Copertino avuto notizia del mancato accoglimento del tesseramento del calciatore Maurizio Striano, con telegramma n.034/F del 3/2/2010 (doc.n.19 all.agli atti di indagine della Procura Federale), è indubbio che fino a tale data, l'ASD Copertino (e per essa il suo Dirigente sig.Claudio De Pascali), non avevano avuto notizia e quindi conoscenza dell'invalidità del trasferimento del calciatore Striano e non erano quindi assoggettabili alle sanzioni connesse e relative a tale invalidità che, come innanzi detto, esprime i suoi effetti “ex nunc”, cioè dal 3/2/09, cioè quando – nella specie in esame – le gare del 29/1/09 (Casarano – Copertino) e dell'1/2/09 (Copertino – Nuova Nardò) erano già state giocate, nella presunzione di regolarità del tesseramento del calciatore Maurizio Striano.

Motivo questo per il quale il dirigente dell'ASD Copertino – sig.Claudio De Pascali va mandato assolto dall'addebito mossogli dalla Procura Federale.

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Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
DELIBERA


- affermarsi la responsabilità del calciatore MAURIZIO STRIANO e per l'effetto infliggergli la sanzione della squalifica di mesi tre;

- affermarsi la responsabilità del sig. MAURIZIO FANULI e per l'effetto infliggergli la sanzione della inibizione per la durata di mesi uno;

- affermarsi la responsabilità della soc. ASD COPERTINO e per l'effetto infliggerle la sanzione dell'ammenda di € 150,00;

- affermarsi la responsabilità della soc. NUOVA NARDO' CALCIO e per effetto della avvenuta concordata misura della sanzione (art.23 n.1 CGS) confermarle la punizione dell'ammenda di € 250,00;

- assolversi il sig. CLAUDIO DE PASCALI dagli addebiti mossigli.

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Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia del 15/2/2010.