14 APRILE 2010


Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (delegato del CRA Puglia), nella seduta del 13/04/2010, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 11/04/2010 (Campionato)

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (VIII infr)
CINQUEPALMI DOMENICO (Fortis Trani)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)
GIANNUZZI MATTEO (Atletico Tricase)
FUMAROLA MASSIMO (Castellana)
TROCCOLI TOMMASO (Manduria Sport)
MARINI EXEQUIEL DAVID (Nardo Calcio)

Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale

La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Giuseppe CONTE e del Rag. Giacomo LATTANZI (componenti) e con la partecipazione del Sig. Domenico CATALDO (rappresentante A.I.A.), nella riunione del 12 Aprile 2010 ha adottato i seguenti provvedimenti:


Gara: U.S.D. A.TOMA - U.S.D. TERLIZZI CALCIO del 7 Marzo 2010.
(Reclamo del sig. CEZZA Pierpaolo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 dell’11 Marzo 2010 del Comitato Regionale Puglia).

- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il ricorrente a mezzo del suo difensore D.ssa Pamela LEGGIO;
- sentito l’arbitro e l’assistente che hanno reso supplemento di rapporto;
- esperite indagini;
- ritenuto che il comportamento del calciatore CEZZA Pierpaolo è risultato solo ed esclusivamente ingiurioso nei confronti dell’arbitro e dell’assistente, e non anche minaccioso nei confronti degli stessi, per cui più adeguata ai fatti occorsi si appalesa la squalifica per quattro giornate effettive di gara (peraltro già scontate)
P.Q.M.

D E L I B E R A

ridursi a quattro giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore CEZZA Pierpaolo;
restituire la tassa di € 65,00 stante il parziale accoglimento del ricorso.